ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituita l’associazione culturale denominata “A+”(Architetti Pesaro e Urbino) con sede in via Boccaccio 5, Serrungarina (PU); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. La sede dell’associazione potrà essere trasferita altrove su delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L’associazione è libera e apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti ai sensi della L. 266/1991 e della L.R. 48/1995 e non persegue in alcun modo finalità lucrative. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi. La durata dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 Scopi dell’associazione
L'Associazione culturale ha come scopo la promozione del dibattito sull’Architettura in ogni sua espressione.
ARTICOLO 3 Realizzazione degli obiettivi
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali, di formazione, editoriale e organizzazione di qualsiasi altra attività o iniziativa che sia giudicata utile per un miglior conseguimento delle finalità sociali.
TITOLO II
ARTICOLO 4 Requisiti dei soci
Possono iscriversi come nuovi soci dell’associazione tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti all’Ordine degli Architetti di Pesaro e Urbino e/o operanti nel territorio, che abbiano conseguito la Laurea da meno di 10 anni. L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 5 Ammissione dei soci
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e a seguito del versamento della relativa quota di iscrizione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria.
ARTICOLO 6 Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: -Fondatori -Ordinari - Onorari a) Sono soci fondatori gli artefici della nascita dell’Associazione e della stesura dell’Atto Costitutivo b) Sono soci ordinari tutti gli iscritti che non rientrino nelle altre categorie. c) Sono soci onorari coloro che, anche se non in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, abbiano particolari benemerenze, abbiano contribuito all’affermazione dell’Associazione, abbiano ricoperto in passato cariche in seno al Consiglio Direttivo e in particolare coloro che si siano distinti nel campo dell’Architettura. Sono nominati in via permanente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Non fanno parte dell’elettorato passivo o attivo.
ARTICOLO 7 Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti alla partecipazione attiva alla vita della stessa, al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione. Costituiscono elettorato passivo tutti i soci fondatori e i soci ordinari iscritti da almeno 1 anno. Costituiscono elettorato attivo tutti i soci fondatori e i soci ordinari.
ARTICOLO 8 Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio; c) espulsione.
ARTICOLO 9 Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno; b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; c) per delibera di espulsione; d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
TITOLO III
ARTICOLO 10 Organi dell’Associazione
Organi dell’associazione sono: - l’Assemblea Generale dei Soci; - il Consiglio Direttivo; Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
ARTICOLO 11 Partecipazione all’Assemblea
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria tutti gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un quinto dei soci.
ARTICOLO 12 Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o in formaelettronica, nonché per affissione nella Sede Sociale. L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o dell’assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei revisori dei Conti. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Sindaci Revisori.
ARTICOLO 13 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario. L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ARTICOLO 14 Forma di votazione dell’Assemblea
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o con voto segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.
ARTICOLO 15 Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria
discutere e deliberare il programma dell’Associazione
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
ARTICOLO 16 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:
convocare l’Assemblea;
predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’assemblea;
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
dare esecuzione alle delibere assembleari;
predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea;
ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
redigere l’eventuale regolamento interno;
procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
irrogare le sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 17 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere economo e da 3 a 5 Consiglieri. Tutti i membri sono nominati dall’Assemblea Ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 2anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti per massimo 2 mandati consecutivi. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 18 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzo del nome e del logo del’Associazione.
ARTICOLO 19 Compiti del Presidente
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.
ARTICOLO 20 Segretario dell’Associazione Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’Associazione e le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti locali, gli Istituti di credito e gli altri Enti in genere.
Il Tesoriere-Economo Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, può avvalersi di collaborazioni esterne.
ARTICOLO 21 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
ARTICOLO 22 Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
da versamenti volontari degli associati;
da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
da donazioni e lasciti;
da contributi di imprese e privati;
da attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25 maggio 1995 N.3263;
ogni altra erogazione di denaro effettuata in armonia con le finalità dell’associazione.
ARTICOLO 23 Destinazione degli avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
ARTICOLO 24 Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.
ARTICOLO 25 Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, di recesso o di esclusione dall’associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.
ARTICOLO 26 Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno solare. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa assemblea . I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
ARTICOLO 27 Scioglimento e liquidazione dell’associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
ARTICOLO 28 Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’associazione.
ARTICOLO 29 Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.